La Corte di Cassazione sez. 3, Civile con l’ordinanza n. 13304 del 14 maggio 2024 in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ha affermato che la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all’esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell’atto successivo della procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22094 del 2019 Rv. 655216-02
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione