E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione sez. 3 Civile, con l’Ordinanza n. 13634/2024 argomentando come la riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all’esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di “entrata” i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l’ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto del Comune di riscuotere mediante ruolo il credito restitutorio relativo a somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e divenuta definitiva).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 22, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 ter CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 18104 del 2021 Rv. 661784-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5680 del 2011 Rv. 616298-01
Sez.