Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 6848 del 30 luglio 2024 ha affermato che le sopravvenienze, sia di fatto che di diritto, rilevano e devono essere tenute in debito conto dall’amministrazione procedente durante la fase procedimentale che va dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo; è lo stesso principio del tempus regit actum ad imporre tale soluzione, in quanto al provvedimento amministrativo si applica la normativa in vigore al momento della sua adozione. Pertanto, in materia di autorizzazione unica ambientale non possono residuare dubbi sull’applicabilità della normativa entrata in vigore addirittura prima della presentazione della istanza che ha comportato l’apertura del procedimento. (1).
Al procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale chiesta dal concessionario per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica (nella fattispecie, ampliamento di un cimitero) non si applica la cornice normativa vigente al momento della stipula del contratto di concessione, bensì quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale. Difatti, il procedimento amministrativo mantiene una sua logica autonomia dal contratto stipulato, rappresentando una procedura volta al rilascio di un provvedimento autorizzativo necessario per la concreta realizzazione di un’opera. (2).
Il principio di insensibilità delle gare pubbliche alle sopravvenienze normative successive all’approvazione del bando non è un principio di ordine assoluto e inderogabile, ma relativo, in quanto ammette specifiche e particolari deroghe, quando le stesse si riferiscano ad uno specifico procedimento di pubblica selezione ed il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento. (3).
Il contratto di concessione è un contratto di durata e, come tale, non consuma i suoi effetti uno actu, pertanto trovano applicazione le normative sopravvenute che incidono sul rapporto contrattuale in base al principio tempus regit actum. Ne consegue che è legittima la sospensione degli effetti del contratto di concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’opera pubblica (nella fattispecie, ampliamento di un cimitero) per effetto di una normativa sopravvenuta che non abbia inciso sulla validità del contratto ma sul rapporto. (4).
Il giudizio in esame ha riguardato la legittimità di provvedimenti di sospensione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione unica ambientale e di affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’opera pubblica (ampliamento di un cimitero), sul presupposto dell’applicabilità della previsione contenuta nella legge regionale, entrata in vigore prima della conclusione del procedimento autorizzativo e addirittura prima della presentazione della istanza, recante sospensione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione nelle more dell’approvazione del nuovo piano di coordinamento regionale.
(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2023, n. 8269; sez. V, 15 luglio 2021, n. 5353; T.a.r. di Trento, sez. I, 13 marzo 2023, n. 35.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(4) In senso conforme: Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2020, n. 17669 (in materia di fideiussione omnibus).