Nella sentenza n. 5750, depositata lo scorso 28 giugno, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha dato diverse indicazioni sul diritto di accesso del consigliere comunale agli atti delle procedure concorsuali indette dall’ente locale. Va riconosciuto, chiariscono i giudici di palazzo Spada, al consigliere comunale il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di posizioni lavorative presso l’ente locale al fine di poter eventualmente esercitare le funzioni connesse alla carica, come il controllo mediante interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno o altra iniziativa che il consigliere ritenga di proporre nel corso del suo mandato nei confronti degli organi politico-amministrativi. (1).
L’accesso esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni, anche al fine di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. (2).
Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni, considerato anche che l’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) comporta l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ritenuto utile per l’esercizio delle funzioni. (3).
(1) In senso conforme: T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 20 maggio 2024, n. 352.
(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2023, n. 2189; 19 aprile 2021, n. 3161; 13 agosto 2020 n. 5032; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 25 settembre 2020, n. 574 e 29 luglio 2020, n. 521.
(3) In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2023, n. 2189; 11 ottobre 2022, n. 8688; 19 aprile 2021, n. 3161; 13 agosto 2020 n. 5032; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 25 settembre 2020, n. 574.