E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione sez 3 Civile con l’ordinanza n. 7883/2024 statuendo che al rapporto che si instaura fra l’ente locale ed il servizio di tesoreria si applica la disciplina del mandato, che impone al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede e che la stessa professionalità del mandatario impone, con la conseguenza che, in caso di indicazioni incongrue da parte del mandante, è obbligo del tesoriere rilevare e comunicare al mandante l’incongruenza o l’errore commesso.
(Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha affermato la responsabilità del tesoriere il quale, nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, pur avendo ricevuto dal Comune, terzo pignorato, l’ordine di eseguire due distinti bonifici, l’uno in favore del creditore pignorante, per la somma pignorata, e l’altro nei confronti del debitore esecutato, per il residuo dovuto, non aveva rilevato l’incongruità dell’indicazione del medesimo codice “iban” per entrambi ed aveva così effettuato un unico bonifico dell’intero importo a favore del debitore esecutato, esponendo l’ente locale ad una ulteriore richiesta di pagamento da parte del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1717, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 325
Massime precedenti Vedi: N. 1625 del 1996 Rv. 496092 – 01, N. 20640 del 2019 Rv. 654950 -01