“Non è coerente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione consentire ai concorrenti di avvalersi di modeste attività svolte all’interno di una progettazione per dimostrare la propria capacità tecnica dell’intera progettazione. Ciò potrebbe condurre al paradosso che attività del tutto residuali e irrisorie dal punto di vista economico possano legittimare l’affidamento di integrali progettazioni anche estremamente complesse e di rilevanza milionaria, con il rischio, poi, che della stessa progettazione potrebbero avvalersi per l’intero importo delle categorie e classi tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nella medesima attività progettuale.”
E’ quanto ha affermato Anac con il deliberato del Consiglio del 15 maggio 2024.
In un appalto integrato, l’Autorità ha accertato che un operatore economico ha utilizzato per la dimostrazione dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della progettazione relativa alla realizzazione di una scuola dell’infanzia, pregresse prestazioni di poco valore, riguardanti per esempio attestati di prestazione energetica.
L’affidamento in questione, invece, riguardava la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una scuola dell’infanzia per un valore a base d’asta di quasi quattro milioni di euro (3.972.099,64 euro).
La Stazione appaltante ha consentito al progettista il completo utilizzo di una certificazione, rilasciata da altro soggetto in diverse categorie dei lavori per un valore complessivo di 13.911.195 euro, senza tenere conto che nel certificato in esame lo stesso progettista risultava incaricato unicamente del “supporto alla progettazione definitiva” per lo svolgimento di singole prestazioni specialistiche, remunerate unicamente con un onorario inferiore ai 10.000 euro.
Nelle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – precisa Anac – l’esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni comunque idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all’incarico da affidare. “La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale”.
Fonte: ANAC