Pubblichiamo l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 26 aprile 2020, recante “Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto”.
L’Ordinanza, che ha validità fino al 3 maggio 2020, prevede:
- misure di carattere generale per i responsabili dei servizi di trasporto;
- misure di carattere generale per gli utenti del servizio di trasporto;
- norme specifiche per i gestori di servizi di Trasporto Pubblico Locale stradale;
- norme specifiche per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario;
- norme specifiche per i servizi di trasporto non di linea;
- che è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
- che sono consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e/o delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio;
- che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;
- che sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;
- sono consentite, nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di “consegna di magazzino” nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto.
In allegato l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 26 aprile 2020: “Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto”