La Corte di Cassazione sez 2 Civile con l’ordinanza n. 6790/2024 ha affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2001 num. 150 art. 7
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 – 01, N. 15354 del 2015
Rv. 635989 – 01