Pubblichiamo una nota IFEL sull’impiego dei fondi di emergenza alimentare attraverso buoni spesa emessi direttamente dal Comune. Non vogliamo sottintendere che questo sia il modo migliore (essendo del tutto discrezionale la scelta o le scelte che il Comune può fare), ma rispondere a diverse sollecitazioni che pervengono.
Come è noto, l’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune;
- di generi e prodotti di prima necessità.
Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.
Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.
Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull’argomento).
Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziariadell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.
Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l’opportunità di:
- indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
- indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.
Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.