In materia di circolazione stradale, al conducente di velocipede è consentito occupare, nelle sole situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, spazi della strada altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali gli attraversamenti pedonali, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, fermo restando che esso, in ogni caso, quando è condotto in sella, deve essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito di accertamento della legittimità della sanzione amministrativa inflitta a conducente di velocipede che aveva attraversato le strisce pedonali procedendo in sella al veicolo anziché condurlo a mano).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 47 com. 1 lett. C, Cod. Strada art. 143 com. 2, Cod.
Strada art. 143 com. 13, Cod. Strada art. 182 com. 4, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 377
com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 19547 del 2004 Rv. 577416-01