In caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.
E’ quanto ha stabilito Anac con il parere di precontenzioso n. 147 del 20 marzo 2024 intervenendo in merito ad una procedura negoziata senza bando per l’affidamento da parte di un istituto scolastico di una campagna pubblicitaria con produzione audio-visiva social.
L’Autorità ha ritenuto l’operato dell’istituto non conforme alla disciplina e ai principi in materia di contratti pubblici, “in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto modificare la lex specialis e ripubblicarla, dando indicazione ai concorrenti dell’avvenuta modifica apportata e riaprendo i termini di gara”.
Anac, inoltre, ha ritenuto “conseguentemente che la proposta di aggiudicazione disposta sulla base della formula emendata dai chiarimenti non sia legittima e che la stazione appaltante, con riferimento alla gara in essere e alla lex specialis pubblicata, sia tenuta all’applicazione della formula di aggiudicazione indicata dal capitolato; diversamente, qualora ritenga tale formula non coerente con le proprie esigenze e con il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente, è tenuta all’annullamento della procedura e alla indizione di una nuova gara”.