Con l’obiettivo prioritario di minimizzare il rischio dovuto all’emergenza epidemiologica, ridurne l’impatto sui servizi sanitari e sociali per assicurare la funzionalità di questi ultimi durante la fase emergenziale e monitorare costantemente l’efficacia degli interventi intrapresi, il Presidente della Regione Abruzzo con l’Ordinanza n. 4 dell’11 marzo 2020 ha disposto – sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento – le misure urgenti per la gestione dell’emergenza da Covid-19, tra le quali le prescrizioni farmaceutiche dematerializzate.
Al fine di ridurre il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta e riservare detto accesso alle sole prestazioni non differibili, garantendo l’accessibilità dei pazienti all’assistenza farmaceutica e nel contempo la gestione dell’emergenza in tutto il territorio della Regione Abruzzo, si dispone che:
- Il MMG/PLS, in caso di prescrizione di farmaci prescrivibili attraverso Ricetta Elettronica Dematerializzata (DEM) e per problematiche che potrebbero non necessitare di una visita medica e quindi di un accesso ambulatoriale (le condizioni di cui all’art. 50 comma 2 dell’ACN MMG e dell’art. 50 comma 3 dell’ACN PLS e a titolo di esempio il rinnovo delle terapie per pazienti cronici), comunica al cittadino il solo il NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA (NRE) attraverso le modalità che ritiene più opportune (via mail, whatsapp, ecc);
- Il cittadino potrà recarsi in farmacia esibendo la Tessera Sanitaria e il NRE comunicato dal medico;
- Il farmacista, individuata la prescrizione e verificata la correttezza della stessa, effettua la dispensazione dei farmaci ivi contenuti;
- Il farmacista procederà a stampare il promemoria ed apporre le relative fustelle.
Al fine di limitare il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di Libera scelta nel periodo dell’emergenza sanitaria, fermo restando le disposizioni applicative vigenti sul territorio regionale in materia di pluriprescrizione, si rammenta inoltre che l’art.26 del D.L. n. 90 del 26.06.2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con la Legge n. 114 dell’11.08.2014, al comma 1 dispone che, per le patologie croniche individuate dal DM 28 maggio 1999 n.329 e s.m.i, “…il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso la durata della prescrizione non puo’ comunque superare i 180 giorni di terapia…”.