In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e l’interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l’ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena l’estinzione della polizza fideiussoria, dovendosi evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5 com. 4, Legge 11/02/1994 num. 109
art. 30, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 101
Massime precedenti Vedi: N. 11189 del 2018 Rv. 648900 – 01, N. 22950 del 2017 Rv. 645923 – 01