Il procedimento avente ad oggetto la deliberazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale è disciplinato in ragione del combinato disposto dell’art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dal rito semplificato di cognizione; ne consegue che l’atto di appelloavverso l’ordinanza conclusiva di detto procedimento, in mancanza di una norma espressa che preveda l’ultrattività del rito sommario anche nel secondo grado, deve essere proposto esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, applicare la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70