Un Comune sebbene in riferimento al principio stabilito all’art. 42 lettera c) del Dlgs. n. 267/2000, che prevede la competenza del Consiglio Comunale per l’approvazione delle convenzioni fra Comuni, si chiede se sia corretta la recente prassi invalsa tra gli enti locali di approvare convenzioni fra i Comuni in Giunta, sulla base della considerazione che la disciplina dell’erogazioni di determinati servizi sia riconducibile ad un protocollo d’intesa, pur essendo formalizzate con apposite convenzioni.
Ed in questo senso l’ente chiede in particolare a chi compete l’approvazione di una convenzione tra Comuni per la costituzione e gestione di uno sportello energia per la promozione e la diffusione delle energie rinnovabili.
In premessa, fanno notare gli esperti, va segnalato che l’art. 42, comma 2, lett. c) del Tuel stabilisce che è competenza del Consiglio comunale l’approvazione di convenzioni tra Comuni oppure tra Comuni e Province che abbiano ad oggetto la costituzione o la modificazione di forme associative.
Rientrano in tale contesto le convenzioni ex art. 30 Tuel attraverso le quali più Comuni e/o Province disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi.
Vi sono poi delle tipologie di convenzioni c.d. atipiche che si differenziano dalle prime sotto il profilo soggettivo oppure sotto il profilo oggettivo.
Sotto il profilo strettamente soggettivo le convenzioni tra Comune ed altri enti pubblici, che non siano ricompresi tra i Comuni e/o le Province (ad esempio le Convenzioni tra Comune ed Asl), rientrano nella competenza residuale della Giunta ex art. 48 Tuel.
Parimenti le convenzioni tra Comuni o tra Comuni e Province che non abbiano ad oggetto la gestione associata di funzioni e/o servizi sono di competenza della Giunta municipale.
Sotto il profilo funzionale va precisato che il Protocollo d’Intesa, viene ricondotto correttamente nella competenza residuale della Giunta, ma è un atto tipicamente di indirizzo, il più delle volte propedeutico alla stipula delle convenzioni che, nel caso contemplato dall’art. 30 Tuel, devono disciplinare in maniera compiuta lo svolgimento associato della funzione e del servizio.
Considerate le premesse sopra svolte nel caso di specie la convenzione tra Comuni che ha ad oggetto la costituzione e gestione di uno sportello energia per la promozione e la diffusione delle energie rinnovabili sembra riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 30 del Tuel e, per tale ragione, si deve concludere, che la competenza per la sua approvazione è rimessa al Consiglio comunale ex art. 42, comma 2, lett. c.