Il sindaco di uno dei comuni componenti il consorzio di sistema integrato territoriale di welfare non può essere nel contempo anche presidente del consiglio d’amministrazione del consorzio con funzioni gestionali.
L’incarico è inconferibile e l’atto di conferimento nullo. Non solo. In base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013 “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati”, e nei loro confronti viene avviato procedimento che riguarda tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti cessati dalla carica. I componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza.
E’ quanto ha disposto l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera N. 362 del 20 luglio 2023, riguardante un consorzio di nove comuni . Tale ente consortile ha la funzione di avviare nuove forme e modalità di progettazione, organizzazione e gestione associata dei servizi dei comuni associati.
Anac ha evidenziato che il presidente del consorzio svolge incarichi gestionali e non politici, in quanto è titolare del potere di attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna. Inoltre, il Cda a cui il sindaco è a capo approva i programmi esecutivi, i progetti e vari atti di amministrazione, e autorizza accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
In conclusione, l’Autorità ha deliberato la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto.