Importante chiarimento, su richiesta di parere ANCI, in merito ad una specifica modalità attuativa del nuovo regime delle indennità è stato espresso con Deliberazione n. 11/SEZAUT/2023 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.
La riduzione del 10% prevista dalla legge n.266/2005 non si applica alle nuove indennità fissate dall’articolo 1, commi 583-586 della legge 30 dicembre 2021, n.234 ma si utilizza solo ai fini del calcolo differenziale tra le indennità pregresse e quelle a regime dal 2024 o dal 2022 secondo quanto disposto dalla norma.