Reintrodotta obbligatorietà della denuncia fiscale per la vendita degli alcolici
Si rende noto ai Comuni che, con previsione introdotta dal comma 1 dell’art. 13 bis del d.l. n. 34/2019 (“Decreto crescita”), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, è stata reintrodotta l’obbligatorietà, per gli esercizi commerciali, della denuncia fiscale per la vendita degli alcolici.
Nello specifico viene ripristinata l’obbligatorietà della denuncia anche per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che, con legge 127/2017, erano stati invece esentati da tale adempimento. L’esonero riguardava, come specificato da specifica Nota dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre.