La Corte di cassazione, con ordinanza n. 10287 del 12 aprile 2019, ha accolto la richiesta del Comune di Genova e ha affermato il principio secondo cui: “in tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.”
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