Le controversie afferenti le immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il privato, residente nella zona interessata dal fenomeno immissivo, può adire il giudice ordinario, lamentando l’inosservanza, da parte dell’amministrazione, delle regole tecniche nonché dei canoni di diligenza e prudenza orientativi della gestione pubblicistica e chiedendo, al contempo, la condanna della stessa sia al facere specifico di provvedere all’eliminazione o riduzione, nei limiti di tollerabilità, delle immissioni nocive, sia al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ingiustamente patiti.
La domanda giudiziale, da un lato, si fonda sulla prospettazione di tutela di una situazione giuridica del diritto soggettivo alla salute, che non tollerando, come tale, compromissioni da parte dei pubblici poteri, non degrada ad interesse legittimo; dall’altro, afferisce ad un’attività soggetta al principio del neminem laedere e non anche a scelte ed atti autoritativi pubblicistici.
In linea di principio, nella materia ambientale, le regole di riparto giurisdizionale seguono questa direttrice: a) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’ambiente per la precauzione, la prevenzione ed il ripristino; b) le cause risarcitorie ed inibitorie, promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo del danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute, spettano al giudice ordinario.