Il Consiglio di Stato in una ordinanza recente stabilisce i requisiti essenziali della richiesta di accesso alla documentazione di gara e contestualmente gli obblighi di motivazione della PA, così come riassunto nella seguente massima diffusa a margine del provvedimento, ovvero che:
L’accesso a quelle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, è consentito, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, “al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”: ciò significa che, per un verso, chi chiede l’accesso è tenuto a dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio; per altro verso, che su chi si oppone all’accesso grava l’onere di indicare le ragioni sottese all’esigenza di tutelare segreti di natura tecnica o commerciale (secondo un sistema di motivazione “a doppia mandata”, ossia: l’una dell’istante e l’altra dell’opponente).