La Corte Costituzionale con la sentenza n. 264/2022 è tornata ad affrontare il tema del parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche ribadendo la centralità di quanto previsto all’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prescrive espressamente che i comuni siti in zone dichiarate sismiche debbono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati.
Pertanto, come già statutito dalla Corte su disposizioni aventi contenuto simile in materia, sono illegittime previsioni legislative regionali (nel caso specifico l’art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 nel testo antecedente l’abrogazione ex legge della
Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1) laddove stabiliscano che sia il comune, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche.