In merito al pronunciamento del giudice amministrativo, su ricorso di un comune che ha impugnato la nota pervenuta sulla base delle somme stanziate a livello provinciale dal Ministero dell’Interno che fissava la misura massima del rimborso spettante al comune di un referendum costituzionale tenutosi nel 2016, gli organi di giustizia amministrativa hanno diffuso le seguenti massime:
– la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato;
– una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.