Il TAR Bologna sez II con la sentenza n. 926 del 21 novembre 2022 si è pronunciata su aspetti importanti in materia, di seguito le massime diffuse dagli organismi di giustizia amministrativa:
– Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
– La tassa sui rifiuti (TA.RI.), che ha sostituito i preesistenti tributi, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. In relazione ad essa, ciascun Comune è tenuto a calcolare, mediante l’approvazione del piano economico finanziario, i costi che devono essere coperti con la TA.RI. e, con la delibera di determinazione delle tariffe, a ripartire i suddetti oneri tra gli utenti.
– Le tariffe TA.RI. assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e si compongono di una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio – segnatamente, investimenti per le opere e per ammortamenti – e di una parte variabile, riconducibile alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
– In materia di tassa sui rifiuti (TA.RI.), è illegittima la disposizione del piano economico finanziario della competente autorità d’ambito che ripartisca i costi complessivi per lo svolgimento del servizio tra gli utenti privati, tenendo conto dell’intero ambito sovracomunale e non di quello comunale, determinando uno squilibrio in danno del singolo ente locale ed in favore di altri.