L’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, prevede la modifica dell’intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
I centri Anti Violenza (CAV), ai sensi dell’art. 1 comma 3 sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall’intesa, da:
a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalita’ di cui all’art. 3;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
Il comma 6 del suddetto articolo 1 prevede che Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall’art. 55 del codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarieta’ orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.