La novità riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento e il servizio di collocamento di soggetti fragili in comunità, finora esenti.
L’obbligo di tracciabilità viene adempiuto utilizzando conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, e può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione stabilita per legge.
La decisione è stata presa come adeguamento al nuovo quadro normativo di riferimento, avvenuto in particolare con il Codice del Terzo Settore e il Decreto Semplificazioni.
Proprio ai fini di maggiore semplificazione, Anac ha previsto che nei casi di collocamento di soggetti fragili nelle apposite strutture, il codice identificativo gara venga acquisito una sola volta all’atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato, e non per ogni singolo collocamento.
La tracciabilità dei flussi finanziari costituisce un principio ordinatore dell’azione amministrativa, diretta applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità contenuti all’articolo 97 della Costituzione.
Tale baluardo deve trovare, pertanto, applicazione ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse.