Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4700/2022 in materia di condono e vincolo di inedificabilità. Secondo il Consiglio di Stato la sanatoria edilizia in area con vincolo di inedificabilità assoluta è possibile solo a condizione che si tratti di un intervento di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previo parere della Soprintenenza. Nel caso in cui invece si realizzi una nuova costruzione, l’abuso non è sanabile. Secondo i magistrati amministrativi il combinato disposto dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
- b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
- c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali).
Inoltre, nella sentenza in questione, il Consiglio di Stato precisa che – con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico – il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti (in tal senso anche la giurisprudenza penale: cfr., ex plurimis, Cassazione penale sez. III, 20 maggio 2016, n.40676. I giudici del Consiglio di Stato evidenziano, peraltro, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 150 del 2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 nella parte in cui prevede la condonabilità limitata ai soli abusi minori nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985). Su queste basi, ritengono quindi evidenti e non superabili le ragioni ostative alla concessione della sanatoria.