Il ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – ha emanato una circolare – n.63 del 1° giugno 2022, in merito alla sentenza della Corte Costituzionale sull’attribuzione del cognome di entrambe i genitori.
La decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 111 serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”
L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.